Comune di Genga

 

Ordinanza n.ro 35 del 26.04.2005

Prevenzione incendi e caduta alberi sulla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Genga (Applicazione D.P.R. n. 753/80)
IL SINDACO
- Vista la nota della Direzione Compartimentale Infrastrutture dellaRete Ferroviaria Italiana di Ancona del 02/04/2004, avente ad oggetto "Caduta alberi sulla sede ferroviaria - Incendi zona boschiva - Applicazione D.P.It. 753/80;
- Vista la nota della Prefettura di Ancona del 30/06/2003, avente ad oggetto "Prevenzione incendi boschivi, caduta alberi sulla sede ferroviaria";
- Visto l'art. n. 52 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 che recita:
Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidetto piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei, ...omissis... .
- Visto l'art. n. 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980:
/ terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, ...omissis... .
- Considerato il rischio d'incendio e/o di caduta di alberi sulla sede ferroviaria derivante dalla presenza di alberi isolati o aree boschive ad una distanza ridotta dai binari rispetto a quanto previsto dagli arti. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, che potrebbe causare pericolo per la circolazione dei treni;
Tutto ciò premesso;
- Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Genga, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per rischio d’incendio e caduta alberi, come descritti dall'art. 52 e dall'art. 55 del D.P.R. 753/80 entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.
DISPONE
che la presente venga notificata a tutte le Forze dell'Ordine di Fabriano e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente,
RENDE NOTO
Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 63 del D.P.R 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.
 
Il sindaco
Raniero Nepi